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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14526 - pubb. 25/03/2016.

Mediazione delegata e poteri di indirizzo del giudice


Tribunale di Bari, 26 Febbraio 2016. Est. Laura Fazio.

Mediazione cd. delegata in materia bancaria – Indicazione dei temi della conciliazione da parte dell’AG per la futura mediazione – Poteri del giudice

Conto corrente di corrispondenza – Azione di accertamento – Onere della prova 


In materia bancaria, il Giudice può delegare la mediazione ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10 indicando altresì alle parti i “temi della conciliazione” al fine di delimitare il thema decidendum e fornire gli elementi tecnici per giungere alla definizione della controversia, quale espressione del generale potere di direzione del procedimento spettante al Giudice ex art. 175 cpc e degli “obblighi collaborativi” gravanti sulle parti. (Laura Fazio) (riproduzione riservata)

Nel caso di azione di accertamento bancario l’onere della prova grava sul correntista, il quale dovrà esibire la documentazione contabile relativa almeno a tutto il decennio anteriore alla proposizione della domanda, trattandosi di atti che questi puo’ acquisire in via stragiudiziale dalla banca ex art. 119 d.lvo 385/1993, in quanto la ricostruzione del rapporto bancario deve avvenire con la “continuità contabile” richiesta dalla natura del contratto. (Laura Fazio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. F. Paolo Porcari


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