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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24299 - pubb. 06/10/2020.

Gratuità del mutuo in caso di usurarietà pattizia del tasso di mora


Tribunale di Bari, 20 Aprile 2020. Est. Assunta Napoliello.

Tasso di mora usurario – Non debenza di alcun di alcun interesse, né moratorio, ne corrispettivo, irrilevanza che gli interessi moratori non contribuiscano alla rilevazione del TEGM – Sussiste


La rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia.

Il tasso soglia  fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti. tasso soglia, rendendo più rara l’eventualità che il cliente possa invocare l’usurarietà, quanto meno con riferimento all’ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole, considerato che l’applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale. Del resto, il fatto che il c.d. tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più, secondo la previsione originaria; il 25% in più, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l’inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti. Quanto fin qui esposto, induce dunque a ritenere che ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto) si devono considerare tutti i costi, anche  solo potenziali, del finanziamento. Non si può tuttavia trascurare che, ancorché agli interessi moratori venga assegnato dall’ordinamento una funzione sanzionatoria all’inadempimento del debitore, ciò non di meno il il ritardo colpevole non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge 108/96.
La legge 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.
Dal superamento del tasso soglia , discende, ai sensi dell’art.1815 co.2. non solo la nullità della clausola con la quale sono convenuti interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court.  
La clausola di salvaguardia se risulta riferita al solo interesse di mora e non anche agli ulteriori oneri accessori non ha efficacia. (Giuseppe Baldassarre) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Baldassarre del Foro di Bari


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