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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25483 - pubb. 17/06/2021.

L’intesa 'a monte' restrittiva della concorrenza non comporta nullità del singolo negozio


Tribunale di Rimini, 04 Giugno 2021. Est. Lico.

Fideiussione ABI – Conseguenze sul contratto “a valle” – Nullità – Esclusione


Deve escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, sub specie di nullità c.d. virtuale da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.
Invero, da una intesa anticoncorrenziale (eventualmente nulla a norma della L. n. 287 del 1990) non deriva automaticamente la nullità dei negozi “a valle” che costituiscono concretizzazione della stessa sul mercato, potendo configurarsi esclusivamente un rimedio di tipo risarcitorio.

Occorre, infatti, distingue tra regole c.d. di condotta e regole c.d. di validità affermando che l’invalidità negoziale non può discendere dalla violazione delle prime ma esclusivamente dalla violazione di norme che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o che espressamente prevedono la nullità del negozio (vedi Cass. S.U. n. 26725 del 2007).

Nel caso di nullità degli art. 2, 6 e 8 delle clausole delle NBU, come sancito dalla Banca D’Italia con provvedimento nr. 55/2005, l’esistenza di un’intesa “a monte” restrittiva della concorrenza si pone come  elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale “a valle” da parte degli istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio. (Rocco Guarino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Rocco Guarino



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