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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26149 - pubb. 10/11/2021.

Fidejussione ABI: nullità non dell’intero contratto ma delle singole clausole ex articolo 1419 c.c.


Tribunale di Reggio Emilia, 03 Novembre 2021. Est. Morlini.

Fidejussione contenente clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento dalla Banca d’Italia – Nullità singole clausole ai sensi dell’articolo 1419 c.c. e non dell’intero contratto


Laddove una fidejussione contenga clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, si ha nullità delle singole clausole, e non già dell’intero contratto, ai sensi dell’articolo 1419 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

n. 179/2021 R.G.

Tribunale di Reggio Emilia

Fatto

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da La Scala società tra avvocati per azioni s.p.a. (quale procuratrice speciale di Juliet s.p.a., a sua volta procuratrice speciale di Siena N.p.l. 2018 s.r.l.) nei confronti dei fidejussori D. Luigi ed E. Luigi, relativamente alla restituzione delle rate di un mutuo fondiario stipulato dal debitore principale E. Rosa.

Avverso l’ingiunzione hanno proposto la presente opposizione i fidejussori, sollevando sia l’eccezione di nullità del mutuo fondiario per violazione dell’articolo 38 comma 2 D.Lgs. n. 385/1993 in tema di limite di finanziabilità, sia l’eccezione di nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust in relazione all’articolo 1957 c.c.

Ha invece resistito l’opposta.

Il Giudice, ritenuta fondata su prova scritta l’eccezione di nullità della fidejussione, ha rigettato la richiesta di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto, e, preso atto dell’esito negativo del procedimento mediatorio e dell’assenza di istanze probatorie, ha fissato la presente udienza di discussione ex articolo 281 sexies c.p.c.

 

Diritto

a) Come esposto in parte narrativa, una delle eccezione dell’opponente fideiussore è relativa alla nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall’ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005.

Più specificamente, l’opponente eccepisce la nullità dell’articolo 7 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all’articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall’agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente conforme alla clausola 6 dello schema ABI, come detto illegittima; argomenta quindi nel senso dell’applicabilità al caso concreto dell’articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato; evidenzia che la banca non ha provato di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale; conclude quindi nel senso della estinzione della obbligazione di garanzia.

Ciò detto, l’eccezione è fondata.

Si osserva in proposito che la Suprema Corte, dopo essersi inizialmente occupata della materia in oggetto senza prendere espressa posizione in ordine alla sorte della fidejussione contenente clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust (cfr. Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019), ha poi affrontato funditus la tematica statuendo che la declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l’intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c. (così Cass. n. 24044/2019; per la giurisprudenza di merito, conformi le successive Trib. Milano 23/1/2020 n. 620 e Trib. Brescia 23/6/2020 n. 1176).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c. che si intende derogato”.

Detta pattuizione è stata riproposta in modo letterale, parola per parola e senza modificare nemmeno la punteggiatura, dall’articolo 7 del contratto fidejussorio.

Essendo il contratto fideiussorio per cui è processo un modello predisposto unilateralmente dalla banca per regolare un numero indeterminato di rapporti e compilato a mano negli spazi lasciati liberi per aggiungere il nome del garante e l’importo garantito (cfr. all. 4 fascicolo di parte opponente), non è revocabile in dubbio che trattasi proprio dello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.

Pertanto ed in conclusione sul punto, in base dell’insegnamento di legittimità di Cass. n. 24044/2019 sopra riassunto ed in doveroso ossequio alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell’articolo 6 del contratto fideiussorio, così come già statuito da questo Tribunale e da questo Giudice in un caso del tutto speculare al presente (cfr. Trib. Reggio Emilia n. 268/2021 del 4/3/2021).

Solo per completezza espositiva e pur se la questione nemmeno è stata sollevata dalle parti, si osserva che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullità della fidejussione, la decisione va effettuata da questo giudice unitamente al merito dell’opposizione, perché l’articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s’applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni.

La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell’articolo 1957 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

Ciò posto, si osserva che, il creditore non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto, di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore nel termine di legge; ed anzi, risulta per tabulas il contrario, e cioè che vi è stato uno iato superiore a sei mesi, e pari addirittura a tre anni, tra la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. nel 2016 e l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti del debitore principale nel 2019.

Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 7 del contratto fideiussorio; deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell’articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma; deve quindi concludersi che l’obbligazione fideiussoria si è estinta.

b) In ragione di quanto sopra, l’opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.

Non vi sono motivi per derogare ai princìpi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta opposta ed a favore dei vittoriosi attori opponenti, in solido tra loro, tenendo a mente un valore prossimo a quelli minimi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

revoca il decreto ingiuntivo n. 2283/2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 6-11/11/2020;

condanna La Scala società tra avvocati per azioni s.p.a. a rifondere a D. Luigia e E. Luigi, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi, € 407 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Reggio Emilia, 3/11/2021

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini