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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27442 - pubb. 07/06/2022.

Usura: rilevanza delle assicurazioni obbligatorie nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (ed assimilabili) stipulati prima del 1 gennaio 2010


Tribunale di Verona, 21 Aprile 2022. Est. Martoro.

Assicurazioni obbligatorie ex articolo 54, D.P.R. n. 180/1950 – Assicurazioni contro il rischio di perdita dell’impiego per causa diversa dal decesso o da gravi infortuni e malattie invalidanti – Applicazione di clausola di conferma del diritto di surroga dell’assicuratore verso il mutuatario ex articolo 1916, c.c. – Assenza di clausola di rinuncia – Rilevanza della componente impiego ai fini antiusura


Devono considerarsi rilevanti, ai fini di verifica del rispetto del tasso soglia antiusura le assicurazioni obbligatoriamente imposte dal DPR 180/1950 laddove il prodotto, avente natura minima intrinsecamente remunerativa in quanto garante del ricupero delle remunerazioni dovute ai soggetti intervenuti nella collocazione del mutuo, preveda e riprenda il diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti del mutuatario in caso di sinistro assicurato, poiché in tal caso, alla luce di una interpretazione sistematica dell’art. 54 nel corpo normativo di riferimento costituito dal DPR 180/1950 medesimo, viene meno il requisito di adempimento ad obbligo di legge che le istruzioni della Banca d’Italia del febbraio 2006 prevedevano quale presupposto per giovarsi dell’esclusione della polizza dal calcolo del TEGM al momento della rilevazione statistica e del TEG ai fini antiusura, nell’esercizio di una responsabilità selettiva di natura eminentemente concreta ed improntata al pieno rispetto del principio di omogeneità del TEGM/TEG.

La mancanza di potere contrattuale del mutuatario in relazione all’onerosità della componente impiego e di contegno del costo entro il tasso soglia integra i requisiti richiesti dall’articolo 644, c.p. che richiede una posizione di preminenza del mutuante rispetto al mutuatario, essendo insufficiente la ricezione di una dazione o di una promessa in quanto necessario farsi dare o farsi promettere la dazione o la promessa in esame.

In materia civile, opera una distinzione fra presunzione assoluta juris et de jure di preminenza per quanto attiene ad interessi, spese, commissioni provvigioni in quanto applicati unicamente dal mutuante per sé e per la propria rete distributiva a fronte della libera prova ordinaria, anche documentale, in relazione a quei costi, segnatamente assicurativi, in cui il mutuatario potrebbe ricorrere a libera scelta dal prodotto assicurativo assicurandosi la possibilità di valutare prodotti di compagnie recanti costi che consentano il contegno del costo globale del credito entro la soglia antiusura.

I costi che l’intermediario finanziario deve restituire sono gli interessi corrispettivi e non le ulteriori spese e commissioni. (Nicola Mercatali) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Nicola Mercatali



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