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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28379 - pubb. 14/12/2022.

Cessione multiple ex art. 58 TUB e carenza di legittimazione attiva del cessionario


Appello di Milano, 22 Novembre 2022. Pres. Bonaretti. Est. Apostoliti.

Prova cessione crediti in blocco ex art 58 TUB – Genericità avviso GU – Omesso deposito contratto cessione – Difetto legittimazione cessionario – Rigetto appello di primario intermediario


In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.


Il cessionario deve fornire la prova documentale dell’inclusione del singolo credito ove il debitore ceduto provveda alla contestazione.


In caso di cessione multiple la prova va assolta con la produzione dei pregressi contratti di cessione, corredati dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).

Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico