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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28485 - pubb. 29/12/2022.

Tutela del consumatore e valutazione del merito creditizio


Tribunale di Torino, 14 Aprile 2022. Pres. Nosengo. Est. Mussa.

Sovraindebitamento – Merito creditizio – Valutazione


In ossequio al disposto dell’art. 124 bis TUB il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti.  



Tale norma, da leggere in combinato disposto con l’art. 12 l. n. 3/2012, pone in capo al finanziatore l’onere di vagliare il c.d. merito creditizio del consumatore al fine di tutelare lo stesso consumatore che deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.  



L’omissione, da parte del consumatore, di determinate indicazioni nel questionario compilato durante la fase istruttoria della pratica di finanziamento, pur rilevando sotto il profilo dell’annullabilità del contratto di finanziamento, non possono incidere sul profilo della meritevolezza quando:  



a) emerga una violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria, verifica che non può essere limitata alla mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l’art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stessa norma prevede che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”; ciò in un’ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la cui valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall’art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE;  



b) la condotta del debitore sia funzionale a far fronte alla pregressa situazione debitoria e alla volontà di ottemperare agli impegni presi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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