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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34660 - pubb. 28/04/2026.

La domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1957 c.c.


Tribunale di Monza, 27 Gennaio 2026. Est. Petronzi.

Nullità fideiussioni omnibus – Termine 1957 c.c. – Diffida stragiudiziale


In un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l’applicazione del primo comma dell’art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l’inizio dell’azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. (Marika Ruggiero) (riproduzione riservata)

Segnalazione e massima dell'Avv. Marika Ruggiero