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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 451 - pubb. 01/07/2007.

Centrale rischi, segnalazione a sofferenza, presupposti


Tribunale di Parma, 06 Dicembre 2006. Est. Vittoria.

Centrale Rischi della Banca d’Italia – Segnalazione a sofferenza – Presupposti – Difficoltà di recupero del credito e insolvenza irreversibile – Distinzione.


La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia intanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere i toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito. E tale conclusione si giustifica anche in considerazione di quella che è la funzione informativa in favore degli intermediari della Centrale Rischi, nonché del fatto che la segnalazione a sofferenza è legittima quando si è in presenza di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o attuato, il recupero coattivo, pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Bondani


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