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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6556 - pubb. 26/09/2011.

Adeguatezza dell'informazione e dell'operazione e non necessità della consegna del documento sui rischi generali di investimento


Tribunale di Bologna, 10 Febbraio 2011. Est. Iovino.

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Rischi generali investimenti finanziari – Adeguatezza operazione.


La banca non può essere condannata per violazione degli obblighi informativi ex D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) e Reg. Consob n. 11522 del 1998 per non aver consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari, nell’ambito di un’operazione di compravendita di titoli argentini, qualora abbia compiutamente adempiuto a tutti gli altri obblighi informativi ad essa spettanti e si sia, in particolare, adoperata per verificare e valutare l’adeguatezza dell’operazione. (Raffaella Andraghetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Raffaella Andraghetti



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