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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8808 - pubb. 17/04/2013.

Prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito relativo a rimesse extrafido di natura solutoria e onere della prova


Tribunale di Prato, 01 Marzo 2013. Est. Alfonsina Manfredini.

Ripetizione dell’indebito – Prescrizione – Dies a quo – Onere della prova.


Il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito relativo a rimesse extrafido (e dunque di natura solutoria) è decennale e decorre dal momento in cui si sono verificati i pagamenti. È onere della banca, che eccepisce l’intervenuta prescrizione di detta azione di ripetizione, dimostrare il carattere solutorio (e non meramente ripristinatorio) dei versamenti eseguiti dal correntista. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta


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