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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11322 - pubb. 06/10/2014.

Diritto di ritenzione del vettore marittimo sui beni trasportati a garanzia del pagamento dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto


Tribunale di Roma, 27 Settembre 2013. Est. Clara Cormio.

Vettore marittimo - Diritto di ritenzione - Collegamento funzionale tra il bene ritenuto e il credito - Sussistenza


Sussiste un collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene. Può, pertanto, ritenersi ammissibile l’esercizio di un diritto di ritenzione del vettore marittimo sui beni trasportati, ai sensi degli articoli 2756 e 2761 c.c., a garanzia del pagamento dei crediti dipendenti dal contratto di trasporto. (Dagli articoli 2756 e 2761 deriva un diritto legale di ritenzione a favore del vettore, a garanzia del pagamento dei crediti dipendenti dal diritto di trasporto. Il Tribunale di Roma ha precisato che, in caso di trasporto marittimo, sussiste un collegamento funzionale tra il bene ritenuto ed il credito vantato sul medesimo bene, come richiesto dalla Corte di Cassazione). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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