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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26207 - pubb. 24/11/2021.

Il Tribunale di Milano ribadisce l’inapplicabilità delle addizionali alle accise sull’energia elettrica poiché incompatibili con il diritto dell’Unione Europea


Tribunale di Milano, 08 Novembre 2021. Est. Palo.

Addizionali alle accise sull’energia elettrica ex art. 6, comma 2, del d.l. 511/1988 – Contrasto con il diritto dell’Unione Europea – Indebito oggettivo – Condanna alla restituzione – Sussiste


L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E.; di conseguenza, l’impresa ha diritto di ottenere dal fornitore di energia elettrica il rimborso delle addizionali versate. (Massimiliano Briganti) (Giulia Targa) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli avvocati Massimiliano Briganti e Giulia Targa



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