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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3405 - pubb. 14/03/2011.

Obbligo dell’avvocato di informazione del cliente sulla mediazione e sulle agevolazioni fiscali e annullabilità del mandato


Tribunale di Varese, 01 Marzo 2011. Est. Buffone.

Violazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 – Omessa allegazione all’atto introduttivo del giudizio dell’informativa specifica sottoscritta dal cliente – Annullabilità del conferimento d’incarico – Legittimazione della controparte processuale – Esclusione – Art. 1441, comma 1, c.c. – Applicabilità.


Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e in forma scritta l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 (oltre ai casi della mediazione cd. obbligatoria). In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il testo legislativo, inserendo una ipotesi di “annullabilità” (e non nullità come nell’originario disegno di Legge) è nel senso di recepire integralmente la categoria codicistica, con il regime giuridico che ad essa si collega; anche, quindi, in punto di legittimazione ex art. 1441, comma 1, c.c.. Vigente l’attuale art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 deve ritenersi, dunque, che trovi applicazione l’art. 1441, comma 1, c.c. e, dunque, la annullabilità possa essere fatta valere solo dall’assistito che non ha ricevuto l’informativa e non anche dalla controparte processuale (Nella specie il convenuto aveva eccepito l’annullabilità del contratto di patrocinio conferito dall’attore al suo difensore). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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