Sinistri stradali, provvisionale senza stato di bisogno e persistenza dell'istituto
Tribunale di Varese, 01 Febbraio 2012. Est. Buffone.
Sinistri stradali – Provvisionale senza stato di bisogno – Introdotta dalla Legge 102/2006 nell’art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 – Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Conseguenze – Persistenza dell’istituto – Sussiste.
L’alveo entro cui la legge 102/2006 ha posto l’istituto della cd. provvisionale senza stato di bisogno - l’articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - è stato abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Ciò nondimeno, si tratta di istituto tuttora vigente, in quanto l’art. 5 della legge 102/2006 deve ritenersi riferito all’art. 147 Cod. Ass.ni, per effetto dell’art. 354 comma II del d.lgs. 205/2009. Diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che il legislatore ha introdotto una norma senza efficacia sin dalla sua approvazione, con un risultato ermeneutico palesemente inaccettabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)