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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7560 - pubb. 16/07/2012.

Professione di architetto e necessaria iscrizione all'albo o in appositi registri per professionisti stabiliti in altro Stato membro


Appello di Milano, 06 Aprile 2011. Est. Carla Romana Raineri.

Professioni - Esercizio temporaneo della professione di architetto da parte di professionisti stabiliti in altro Stato membro - Iscrizione in appositi registri - Necessità.


L'obbligo di iscrizione all'albo professionale è considerato dal legislatore nazionale imprescindibile e non vengono ammesse eccezioni posto che la legge 3 febbraio 2003, n. 14, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 129 del 1992, pur consentendo l'ammissione "temporanea" dell'esercizio della professione di architetto in Italia anche per i professionisti comunitari che non intendano trasferirsi stabilmente in Italia e che esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura dello Stato membro in cui si sono stabiliti, ha ribadito che anche per tali professionisti comunitari vige, in ogni caso, l'obbligo di iscrizione in appositi registri presso l'ordine degli architetti della provincia nella quale svolgono temporaneamente la professione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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