Istanza di fallimento, presupposti e titolo esecutivo
Tribunale di Monza, 04 Febbraio 2013. Pres., est. Alida Paluchowski.
Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Oneri del creditore richiedente - Titolo esecutivo - Mancanza - Effetti
Fallimento - Presupposti - Insolvenza - Perdita di bilancio - Rilevanza
Nel nuovo procedimento prefallimentare, il creditore privato deve dimostrare, prima di tutto, la sua legittimazione ovvero la titolarità di una pretesa incontestata o portata da un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, poi l’insolvenza del debitore che abbia le caratteristiche dimensionali per essere sottoposto a fallimento, con la conseguenza che laddove la pretesa creditoria dedotta con l’istanza non sia assistita da titolo esecutivo e risulti contestata, la legittimazione dell’asserito creditore risulta incerta e l’istanza deve essere rigettata. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)
L’esistenza di una perdita di bilancio non rappresenta ex sé elementi rivelatore dell’insolvenza, potendo essere bilanciata da riserve legali e capitale sociale idonee a garantire l’equilibrio per il proseguimento dell’attività di impresa. (Barnaby Dosi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Barnaby Dosi
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