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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24985 - pubb. 12/03/2021.

Inammissibile una seconda domanda di concordato prenotativo quando la prima sia stata rinunciata prima dell’intervento del tribunale


Tribunale di Brescia, 25 Febbraio 2021. Pres. Simonetta Bruno. Est. Pernigotto.

Concordato con riserva – Ammissibilità di una seconda domanda – Eccezioni – Ratio


Non è condivisibile la tesi secondo la quale il divieto di presentazione di una seconda domanda di concordato di cui all’art. 161, comma 9, l.f. non si applicherebbe al caso in cui l’imprenditore proponente abbia rinunciato alla precedente domanda prima della pronuncia del tribunale.

La citata disposizione, infatti, esclude l’applicazione della censura dell’inammissibilità della seconda domanda nella sola ipotesi in cui alla prima abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura o l’omologazione.

Inoltre, l’impostazione che non si condivide avrebbe l’effetto di consentire al debitore di disporre a proprio piacimento dell’istituto dell’automatic stay, riservato invece a chi intende realmente accedere alle soluzioni del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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