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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26589 - pubb. 08/02/2022.

Composizione negoziata crisi d'impresa: il divieto di pronunciare sentenza di fallimento non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice


Tribunale di Roma, 03 Febbraio 2022. Est. Ceccarini.

Composizione negoziata crisi d'impresa – Sentenza di fallimento – Misure protettive


Il divieto di pronunciare sentenza di fallimento nei confronti del debitore che abbia domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio, dal giorno della pubblicazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa fino alla conclusione delle trattative, costituisce un effetto di legge (art. 6, comma 4, d.l. n.. 118/2021), che non presuppone, né richiede, la conferma o la modifica della misura da parte del giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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