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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26728 - pubb. 02/03/2022.

Liquidazione del patrimonio: può ordinarsi la liberazione dei beni anche a soggetti diversi dal debitore?


Tribunale di Verona, 15 Febbraio 2022. Est. Pagliuca.

Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Ordine ai terzi - Ammissibilità


Al fine di emettere l'ordine di  liberazione e consegna al liquidatore dei beni immobili, non è necessario far ricorso all'applicazione analogica dell’art 560 c.p.c., in quanto un tale ordine può essere pronunciato in forza della specifica disposizione di cui all’art. 14 quinquies, comma 2 lett. e) della legge n. 3/12.
Detta norma, infatti, non limita al solo sovraindebitato il soggetto nei cui confronti il giudice della procedura di liquidazione del patrimonio può emettere il provvedimento di liberazione e consegna, così che l'ordine di questione può essere emesso anche nei confronti dei terzi che occupino e detengano i beni oggetto di liquidazione senza titolo ovvero in base a titolo non opponibile alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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