Il creditore può rinunciare al privilegio nei venti giorni successivi all'adunanza?
Tribunale di Roma, 16 Marzo 2022. Pres. La Malfa. Est. Coluccio.
Concordato preventivo – Voto – Adunanza dei creditori – Rinuncia al privilegio ed espressione del voto nei venti giorni successivi
Nel concordato preventivo, il meccanismo del voto si incentra sulle attività che hanno luogo nel corso dell'adunanza dei creditori e sulle eventuali contestazioni delle parti in detta sede decise in via provvisoria dal giudice.
Nei venti giorni successivi all'adunanza, i creditori possono dunque esprimere il proprio voto ma non possono apportare mutamenti all'elenco dei votanti, fattispecie nella quale rientra la rinuncia al privilegio e la pretesa di esprimere il voto alla stregua degli altri crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)