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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27492 - pubb. 15/06/2022.

Il decreto ex art. 108 del G.D. può essere adottato anche in seguito ad una vendita di un bene attuata mediante subentro del curatore nel contratto preliminare


Tribunale di Roma, 28 Aprile 2022. Pres. Miccio. Est. Tedeschi.

Fallimento – Cancellazione dei vincoli ex art. 108 l.f. – Adempimento di contratto preliminare


Il provvedimento di cancellazione dei vincoli di cui all’art. 108 l.f. può essere adottato anche a seguito di una alienazione di un bene dell’attivo fallimentare effettuata mediante subentro del curatore in un contratto preliminare stipulato dal debitore prima del fallimento e ciò in virtù del principio per il quale “in tema di vendita fallimentare, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l'art. 108, comma 2, L fall., con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ad opera del giudice delegato ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull'intero prezzo pagato, ivi compreso l'acconto eventualmente versato al venditore ancora `in bonis" (Cass. 8 febbraio 2017 n. 3310). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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