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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28115 - pubb. 29/10/2022.

Concordato preventivo, consecuzione di procedure concorsuali e patto di compensazione


Appello di Venezia, 21 Settembre 2022. Pres. Taglialatela. Est. Zanon.

Domanda di concordato preventivo – Rinuncia – Successiva domanda concordataria – Continuità – Non sussiste

Concordato preventivo – Patto di compensazione – Opponibilità


Il principio della consecuzione delle procedure concorsuali non trova indiscriminata applicazione, a prescindere dalla fattispecie concreta; pertanto, non lo si può invocare sempre e comunque, specie nel caso di due procedure concordatarie, la prima delle quali è stata rinunciata dalla proponente, perché, diversamente, si attribuirebbe al debitore sia il potere di estendere il principio della consecuzione all’infinito, prima proponendo e poi rinunciando più procedure concordatarie, sia la facoltà di eludere il disposto dell’art. 161, 6° c. L. Fall., che consente una sola proroga del termine perentorio per il deposito della proposta di concordato.

Nel concordato preventivo trova applicazione il principio, ai sensi degli artt. 56 e 169 LF, per cui è opponibile il patto di compensazione se gli accordi inter partes attribuiscono alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse dal cliente finanziato, indipendentemente dal fatto che il credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato. (Saverio Gigliotti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Saverio Gigliotti