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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28626 - pubb. 31/01/2023.

Nell’ambito del concordato semplificato non sono contemplate le misure protettive


Tribunale di Torino, 25 Novembre 2022. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.

Concordato semplificato - Misure protettive - Esclusione


Gli artt. 25 sexies e 25 septies CCI, in tema di concordato semplificato, non contemplano la possibilità di emettere misure protettive nell’ambito di tale procedimento; inoltre, l’art. 25 sexies rinvia all’applicazione, in quanto compatibili, di alcune specifiche norme relative al concordato preventivo, senza effettuare un rinvio all’intera disciplina.  


La precisa elencazione di procedimenti nell’ambito dei quali possono essere emesse le misure protettive, contenuta nell’art. 54, comma 1, CCI, che si aggiunge all’ipotesi prevista dagli artt. 18 e 19 CCI per la composizione negoziata, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti eccezionali, previsti per ipotesi particolari e specifiche, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituto di natura generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)