Applicabilità della sospensione prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 al termine di tre anni per l’esercizio dell’azione revocatoria
Tribunale di Venezia, 18 Gennaio 2023. Est. Doro.
Azione revocatoria –
Sospensione art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020
La sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 si applica al termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento previsto dall’art. 69-bis, primo comma, l. fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)