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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28643 - pubb. 02/02/2023.

Consecuzione di procedure: il termine di tre anni per l’esercizio della revocatoria decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo


Tribunale di Venezia, 18 Gennaio 2023. Est. Doro.

Termine di tre anni per l’esercizio dell’azione revocatoria – Consecuzione di procedure di concordato preventivo e fallimento – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento


Nel caso in cui alla presentazione di una domanda di concordato preventivo segua poi l’apertura di una procedura di fallimento, in applicazione del principio di consecuzione delle procedure il termine di tre anni per l’esercizio dell’azione revocatoria previsto dall’art. 69-bis, primo comma, l. fall. per l’esercizio dell’azione revocatoria decorre dalla dichiarazione di fallimento e non dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)