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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30244 - pubb. 05/12/2023.

Liquidazione Controllata: il Diritto di azione e difesa del liquidatore è pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano di beneficiare del gratuito patrocinio


Tribunale di Verona, 28 Novembre 2023. Est. Lanni.

Liquidazione controllata - Diritto di azione e difesa del liquidatore - Patrocinio a spese dello Stato


Deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell’art. 146 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura.


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La decisione si basa sui seguenti argomenti:


- La procedura di liquidazione controllata, al pari della procedura di liquidazione giudiziale, può (e deve) esercitare azioni giudiziali o essere chiamata a difese in azioni giudiziali nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.


- Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione controllata sia priva di attivo o si caratterizzi per un attivo insufficiente, il diritto di azione e difesa del liquidatore è pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano alla procedura di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


- L'assenza di tali disposizioni viola l'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.


- La violazione dell'art. 24 della Costituzione è tanto più evidente, ove si consideri che la tutela giurisdizionale rappresenta per la procedura di liquidazione controllata uno strumento necessario per realizzare il suo scopo.


- L'art. 3 della Costituzione, inoltre, impone al legislatore di trattare i soggetti in situazioni analoghe in modo analogo.


- In questo caso, la procedura di liquidazione controllata è equiparabile per struttura e funzione alla liquidazione giudiziale, ma non gode dei medesimi diritti.


La Corte ha quindi trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)