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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30657 - pubb. 16/02/2024.

Concordato semplificato: la funzione della relazione finale dell'esperto e del parere su risultati della liquidazione e garanzie offerte


Tribunale di Pescara, 20 Dicembre 2023. Pres. Bongrazio. Est. Capezzera.

Composizione negoziata della crisi d'impresa - Concordato semplificato - Giudizio di omologazione - Relazione finale dell'esperto - Parere dell'esperto - Distinzione e funzione


I due documenti sui quali il tribunale deve fondare il proprio giudizio di omologazione del concordato semplificato, ai sensi dell'articolo 25 sexies, comma 3, CCI, non sono sovrapponibili:
-il primo, la relazione finale, rappresenta la sintesi del percorso intrapreso per la composizione negoziata e consente di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per accedere al concordato semplificato, quali la buona fede e l'impossibilità di praticare le soluzioni individuate dalla legge; Capo
- il secondo documento, il parere, riguarda i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, ed ha lo scopo di consentire al tribunale di verificare se i risultati oggettivamente ottenibili con la liquidazione dei beni e le garanzie sono coerenti con il piano concordatario proposto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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