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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30877 - pubb. 21/03/2024.

La revocatoria ordinaria non mira a preservare la par condicio creditorum e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori


Appello di Milano, 10 Gennaio 2024. Pres. Mantovani. Est. Mammone.

Revocatoria ordinaria - Finalità - Par condicio creditorum


La corte d'Appello di Milano, ricorda che "La revocatoria ordinaria non mira a preservare la par condicio creditorum e non impone alcuna comparazione tra rango dei creditori, che, semmai, sarà effettuata dal giudice dell’esecuzione nella redazione del piano di riparto, nel caso in cui partecipino alla procedura creditori privilegiati insoddisfatti" e che "Sotto il profilo soggettivo ... non serve la dimostrazione della dolosa preordinazione degli atti impugnati a ledere le ragioni dei creditori, ma è sufficiente poter affermare che, ragionevolmente, il allorché il [convenuto] ha trasferito la quasi totalità del suo patrimonio immobiliare all’ex moglie ed alle figlie, sapeva che, così facendo, avrebbe reso più difficile il soddisfacimento degli altri suoi creditori.


La Corte osserva anche che è di pregio l'affermazione secondo la quale l’eventus damni sarebbe escluso dalla finalità dell’atto traslativo, con il quale il debitore avrebbe adempiuto all’obbligo di mantenimento nei confronti della moglie e delle figlie e dunque avrebbe soddisfatto un credito di rango più elevato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)