Concordato preventivo: continuità indiretta, opposizione dell’Agenzia delle Entrate e azioni di responsabilità
Tribunale di Napoli, 11 Marzo 2026. Pres. Scoppa. Est. Ferrara.
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Nozione – Opposizione dell’Agenzia delle Entrate – Inattendibilità contabile – Valutazione del tribunale – Azioni di responsabilità – Conversione in liquidazione giudiziale – Esclusione
Integra continuità aziendale indiretta la prosecuzione dell’attività d’impresa mediante trasferimento dell’azienda ad un soggetto terzo, purché siano preservati i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva.
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria relative ad operazioni fraudolente o inattendibilità contabile non impediscono l’omologazione del concordato quando le criticità siano state considerate dal Commissario giudiziale e recepite nel piano mediante incremento prudenziale del debito e specifici accantonamenti.
La mera esistenza di potenziali azioni di responsabilità verso amministratori o terzi non impone la conversione del concordato in liquidazione giudiziale quando il piano concordatario assicuri una soddisfazione dei creditori migliore rispetto allo scenario liquidatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)