Stato di insolvenza di impresa di assicurazione, particolarità e distinzione rispetto alla previsione contenuta nella legge fallimentare
Appello di Torino, 20 Giugno 2012. Est. Stalla.
Imprese di assicurazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Particolarità - Insufficienza patrimoniale a far fronte agli impegni contrattuali - Giudizio prognostico e valutazione normativa.
Imprese di assicurazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Riserve tecniche e i margini di solvibilità - Rilevanza.
L'impresa di assicurazione versa in stato di insolvenza non soltanto qualora emergano a suo carico inadempimenti o altri elementi esteriori i quali dimostrino che essa non è in grado di far regolarmente fronte alle proprie obbligazioni (così come descritto in via generale dall'articolo 5, legge fallimentare), ma anche quando se ne accerti l'insufficienza patrimoniale a far fronte agli impegni contrattuali. In base alla definizione di insolvenza contenuta nell'articolo 248 del decreto legislativo 209/2005, si evince che la particolare condizione di insolvenza dell'impresa di assicurazione è: a) alternativa rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare poiché a determinare l'insolvenza dell'impresa assicuratrice può essere sufficiente anche soltanto uno stato di sottopatrimonializzazione non esternamente percepibile e non immediatamente influente sull'attività corrente dell'impresa stessa e sulla sua capacità di fare normalmente fronte ai debiti scaduti ed esigibili; b) proiettiva, non nel senso che non debba essere accertata nella sua attuabilità ed immanenza, ma nel senso che essa deve essere riscontrata ogniqualvolta le attività patrimoniali risultino insufficienti a far fronte agli impegni relativi ai contratti di assicurazione, a loro volta assunti in una dimensione prudenziale prognostica; c) normativa, nel senso che una volta riscontrata l'insufficienza patrimoniale non transitoria in rapporto agli obblighi contrattuali di rischio, si prescinde dalla concreta scadenza ed esigibilità dei crediti contrattuali degli assicurati e dunque dalla effettiva maturazione economica dei suddetti costi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di accertamento dello stato di insolvenza di impresa di assicurazione, è irrilevante la circostanza che l'articolo 248 del decreto legislativo 209/2005 non richiami espressamente i parametri delle "riserve tecniche" e del "margine di solvibilità", in quanto detto specifico mancato richiamo non esclude che tali parametri assumano un ruolo nevralgico nell'accertamento di fatto dello stato di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)