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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11301 - pubb. 01/10/2014.

Natura finanziaria della polizza Unit Linked e accertamento del passivo


Tribunale di Rimini, 03 Aprile 2014. Est. Benedetta Vitolo.

Polizza vita Unit Linked – Natura finanziaria – Applicazione del TUF anche prima dell’entrata in vigore della legge 262/2005  

Omessa stipula contratto quadro di intermediazione ex art. 23 TUF – Nullità Polizza vita Unit Linked con natura finanziaria – Sussistenza 

Polizza vita con natura finanziaria – Applicazione art. 1923 c.c. – Insussistenza


Quando il rischio di investimento previsto in una polizza vita unit linked, siglata prima dell’entrata in vigore della legge n. 262/2005, è trasferito in capo al contraente viene meno la funzione previdenziale così da pregiudicarne la qualificazione come contratto assicurativo con conseguente applicazione, a prescindere dal nomen juris, della disciplina finanziaria. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

Il contratto assicurativo con natura finanziaria è nullo quando il contraente non ha sottoscritto il contratto quadro di intermediazione ex art. 23 TUF. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

I premi versati dal contraente, successivamente fallito in proprio, possono essere acquisiti dalla procedura fallimentare ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 l.f. se la polizza vita ha natura finanziaria e non previdenziale non trovando in tale ipotesi applicazione l’art. 1923 c.c.. (Giovanni Cedrini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Cedrini – Cedrini & Zamagni Studio Legale – Axiis


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