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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13665 - pubb. 12/11/2015.

Rifiuto di fornire informazioni e natura negoziale dell'ordine


Appello di Bologna, 16 Settembre 2015. Est. Emilia Salvatore.

Intermediazione finanziaria - Inadeguatezza dell’operazione - Sussistenza per plurimi profili

Intermediazione finanziaria - Rifiuto a fornire informazioni da parte dell’investitore - Sussistenza obblighi informativi in capo alla banca

Intermediazione finanziaria - Natura negoziale dell’ordine - Sussistenza risoluzione dell’ordine di acquisto


L’inadeguatezza dell’operazione era riscontrabile sotto plurimi profili: a) in ordine alla tipologia di prodotto, trattandosi di titoli altamente speculativi e pertanto adatti ad investitori con un elevato profilo di rischio; b) in ordine all’oggetto, essendo la banca quale soggetto professionale in possesso di sufficienti informazioni in merito alla situazione economica dello Stato argentino tali da poter ritenere elevato il rischio di perdita del capitale investito; c) in ordine alla frequenza essendo tale investimento il primo e l’unico compiuto dalla cliente in ambito finanziario, non avendo la stessa pregressa operatività; d) in ordine alla dimensione rappresentando la cifra investita in bond argentini l’intero importo del deposito titoli di cui godeva all’epoca la risparmiatrice. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)

Secondo ormai pacifica giurisprudenza sul punto (Cass. n.18039/2012) gli obblighi informativi non vengono meno nemmeno nel caso in cui l’investitore non abbia voluto fornire le informazioni previste dall’art. 28 Regolamento Consob relative alla sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento. Anzi, proprio tale circostanza richiede che l’intermediario sia tenuto ad utilizzare tutte le informazioni in suo possesso ( età, condizione lavorativa, livello d’istruzione, pregressa operatività, situazione patrimoniale dell’investitore). Qualora tali elementi non siano sufficienti per delineare il profilo del cliente, esso dovrà operare utilizzando criteri estremamente prudenziali prescegliendo investimenti finalizzati alla conservazione, adatti ad un investitore con scarse conoscenze tecniche e bassa propensione al rischio. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)

In merito all’oggetto della risoluzione, si ritiene, in ossequio alla giurisprudenza avallata da questa stessa Corte che sostiene di non poter considerare le operazioni di acquisto alla stregua di meri atti esecutivi del contratto quadro, che gli ordini di acquisto siano dotati di autonoma natura negoziale e che nel caso di specie, essendo stati violati obblighi di condotta attinenti alla singola operazione, dovrà essere dichiarata la risoluzione del singolo contratto di investimento attuativo del contratto quadro. (Fabio Benatti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti


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