ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14945 - pubb. 05/05/2016.

La banca non ha diritto di ritenzione sui titoli del proprio correntista, anche se questi ha prestato fideiussione verso la stessa banca in favore di un terzo


Tribunale di Rimini, 03 Marzo 2016. Est. Bernardi.

Contratti bancari – Correntista titolare di dossier titoli ed obbligazioni – Qualità di garante di terzo – Diritto di ritenzione della banca dei titoli – Esclusione – Ritenzione illegittima dei titoli trattenuti a garanzia – Reato di appropriazione indebita – Configurabilità

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni Argentine – Inadeguatezza dell’investimento – Informativa circa l’inadeguatezza per tipologia ma non per dimensione – Inadempimento contrattuale – Sussistenza

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Carenza di forma scritta – Sanatoria – Condizioni

Intermediazione finanziaria – Decreti Ministeriali indicanti i tassi soglia ex L. 108/1996 – Produzione in giudizio – Necessità – Esclusione – Natura normativa e non amministrativa – Principio iura novit curia – Operatività

Opposizione e decreto ingiuntivo – Chiamata in causa di terzo da parte dell’opponente – Modalità – Citazione diretta con l’atto di citazione in opposizione – Inammissibilità

Opposizione a decreto ingiuntivo – Carenza dei presupposti per l’emissione del decreto – Accertamento della pretesa monitoria nel giudizio a cognizione piena – Revoca del decreto opposto – Ammissibilità – Condanna al pagamento del credito azionato in decreto – Sussistenza


Non sussiste alcun diritto della banca di ritenere titoli detenuti dal proprio cliente, sul presupposto della sua qualità di garante di un terzo debitore verso la stessa banca, considerato che il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela di natura eccezionale, costituisce istituto insuscettibile di applicazione analogica.

Il comportamento posto in essere dai funzionari e dipendenti della banca, volto a respingere la richiesta del correntista di trasferire i titoli presso altra istituto bancario, integra il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.; detta ipotesi delittuosa è peraltro aggravata dal fatto che i titoli erano detenuti dalla banca a titolo di deposito, con conseguente procedibilità d’ufficio anche per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazione d’ufficio. Il reato non è peraltro escluso dalla temporaneità della ritenzione (circa 70 giorni), essendo la fattispecie di cui all’art. 646 c.p. applicabile anche ad ipotesi di appropriazione indebita per mero uso indebito del bene. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Va dichiarata la risoluzione contrattuale del singolo ordine di acquisto di titoli, quale atto avente al contempo natura negoziale ed esecutiva del mandato ricevuto con il contratto quadro, per violazione dell’art. 29 del regolamento Consob n. 11522/1998 (vigente ratione temporis), ogni qualvolta detto ordine di acquisto reca quale unico avvertimento l’inadeguatezza dell’operazione per tipologia, ossia con riferimento allo specifico titolo oggetto di acquisto, e non anche per dimensione, ove si è in presenza di un ingente esborso concentrato su un singolo titolo ad alto rischio di insolvenza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

E’ infondata la questione di nullità del contratto quadro per carenza di forma scritta, prescritta dalla legge ad substantiam, ogni qualvolta il contraente che non abbia sottoscritto l’atto perfeziona il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto.  Detto principio, affermato da Cass. 2006/22223, è stato recentemente applicato anche in materia di contratti bancari e di forma scritta ex art. 117 T.U.B. da Cass. 2012/4564, che ha ritenuto integrato il requisito della forma scritta nel caso di a) produzione in giudizio; b) manifestazioni di volontà esternate dalla banca ai clienti nel corso del rapporto da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (bastando a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) e rilevando, nel caso di specie, proprio la revoca degli affidamenti con conseguente richiesta di rientro dagli stessi (che rappresenta applicazione del contratto intervenuto tra le parti : si tratta, infatti, del momento patologico del rapporto, che presuppone un contratto valido ed efficace tra le parti). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Non è necessaria la produzione in giudizio ad opera delle parti dei singoli D.M. che stabiliscono trimestralmente il tasso soglia ai sensi della L. 108/1996 – operando in tal senso il principio iura novit curia - in quanto, malgrado la veste giuridica di decreti ministeriali,  trattasi di atti normativi e non già amministrativi cui la stessa legge compie un esplicito e necessario richiamo al fine di integrare i precetti, civili e penali, in tema di usura (per un analogo e conforme precedente in materia bancaria, v. Cass. 2005/14470). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente che intende chiamare un terzo in causa non può citarlo direttamente per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di citazione in opposizione, di essere autorizzato alla chiamata; in mancanza si determina una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (conforme, Cass. 2015/22113). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Andrebbe confermato il decreto ingiuntivo opposto laddove, a prescindere dalla sussistenza della prova scritta ab origine, il credito ingiunto risulti sussistente all’esito del giudizio di opposizione; invero in detto giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già per stabilire se l’ingiunzione fu messa validamente, restando irrilevanti ai fini di questo accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l’insussistenza del diritto fatto valere con il ricorso e che possono dispiegare rilevanza solo sul regolamento delle spese (conforme, Cass. 2011/20613; Cass. 2004/7892).
(Principio affermato in fattispecie in cui il giudice dell’opposizione ha peraltro revocato il decreto ingiuntivo in conseguenza dell’accertamento, nel giudizio a cognizione piena, dell’inesistenza di parte del credito azionato). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del foro di Rimini - Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale