Nullità di contratto di acquisto in Derivati IRS e nullità dei contratti stipulati fuori sede
Tribunale di Torino, 28 Marzo 2023. Est. Astuni.
Eccezione di nullità sollevata con la comparsa conclusionale - Ammissibilità Nullità dei contratti di intermediazione finanziaria stipulati fuori sede - Applicabilità dell’art.30 D.Lgs. 58/1998 anche ai contratti ai contratti di negoziazione di derivati OTC Nullità dei contratti di intermediazione finanziaria stipulati fuori sede - Applicazione dell’art.30 D.Lgs. 58/1998 anche ai contratti stipulati antecedentemente al 01.09.2013
E’ ammissibile l’eccezione di nullità proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale in considerazione della possibilità per l’altra parte di argomentare con la memoria di replica.
La nullità prevista dall’art.30, D.Lgs. 30 del D.Lgs. 58/1998 investe i contratti non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela e perciò anche nel caso di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati OTC (over the counter).
L’art. 56 quater del d.l. 69/2013 non ha portata innovativa, poiché l’espressa sottoposizione dei “servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. a)” (ossia la negoziazione per conto proprio) alla disciplina dell’offerta fuori sede “per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013” non ha l’effetto di escludere l’applicabilità della medesima disciplina anche ai contratti di negoziazione per conto proprio, conclusi anteriormente all’1.9.2013. (Giovanni Noschese) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’avv. Giovanni Noschese