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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19208 - pubb. 11/01/2018.

Acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare


Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Aprile 1984, n. 2258. Est. Maltese.

Giudice delegato - Poteri - Acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare - Divieto - Conseguente inesistenza del decreto di acquisizione e del provvedimento reso dal tribunale in esito a reclamo - Impugnabilità dei provvedimenti suddetti con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione


La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito, o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro successiva inclusione nell'attivo fallimentare (nella specie, immobile detenuto dalla moglie del fallito, in forza di vincolo di destinazione a fondo patrimoniale costituito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento). In tale seconda ipotesi, il decreto del giudice delegato, così come il provvedimento reso dal tribunale in esito a reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni Sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. (massima ufficiale)