Le Sezioni Unite sulla decorrenza del termine per l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del rito sommario
Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Ottobre 2022, n. 28975. Pres. Spirito. Est. Patti.
Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - AppellabilitĂ - Termine - Decorrenza - Dalla comunicazione o notificazione - Mancanza - Termine ex art. 327 c.p.c. - Applicazione - Fondamento
Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione. (massima ufficiale)