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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30993 - pubb. 06/04/2024.

L'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui


Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Febbraio 2024, n. 3925. Pres. D'Ascola. Est. Orilia.

SERVITÙ PREDIALI - Costituzione mediante convenzione di servitù di parcheggio su fondo altrui - Condizioni e requisiti - Vantaggio in favore di altro fondo - Necessità


In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione. (massima ufficiale)