Procreazione medicalmente assistita
Corte Costituzionale, 10 Giugno 2014, n. 162. Est. Tesauro.
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione - Illegittimità costituzionale (legge 40/2004)
Deve essere dichiarata: l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»; l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)