La Cassazione conferma la Corte di Appello di Milano: l’amministratore di sostegno che sottrae denaro del beneficiario commette peculato
Cassazione penale, 03 Dicembre 2014. Est. Lanza.
Amministrazione di sostegno – Appropriazione, da parte dell’amministratore di sostegno, di denaro appartenente al beneficiario – Fattispecie incriminatrice configurabile – Peculato – Qualifica dell’amministratore
Va ritenuto pubblico ufficiale l’amministratore di sostegno del beneficiario con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il rappresentante si appropri di somme di denaro appartenenti al rappresentato e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito. Depongono a favore della qualità di Pubblico ufficiale i seguenti elementi: a) la prestazione del giuramento prima dell'assunzione dell'incarico (art. 349 cod. civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 Cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione (artt. 374-388 Cod. civ.); d) l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 Cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 Cod. civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)