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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15011 - pubb. 18/05/2016.

Il professionista attestatore del concordato preventivo non riveste la qualità di pubblico ufficiale


Cassazione penale, 02 Dicembre 2015, n. 9542. Est. Zaza.

Concordato preventivo - Professionista attestatore - Qualità di pubblico ufficiale - Esclusione


Il professionista che, ai sensi dell'articolo 161, comma 3, legge fall., attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato preventivo svolge funzioni in parte assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice e non di pubblico ufficiale. L'attestazione dallo stesso resa non vincola, infatti, il controllo di legittimità esercitato dal giudice sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, affidando peraltro ai creditori la valutazione di merito su tale giudizio, avente ad oggetto le probabilità di successo economico del piano ed i rischi allo stesso inerenti.

In proposito, va poi dato rilievo al fatto che nessuna norma attribuisce al detto professionista la qualità di pubblico ufficiale, aspetto, questo, reso significativo dalla circostanza per la quale ad altri soggetti operanti nell'ambito delle procedure concorsuali tale qualifica è invece espressamente conferita dalla legge fallimentare, al curatore dall'art. 30, al commissario giudiziale dall'art. 165 ed al commissario liquidatore dall'art. 199 legge fall., mancanza di previsione normativa che è stata ritenuta determinante per escludere la qualità di pubblico ufficiale in capo al liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dello Studio Legale Graziotto


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