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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15389 - pubb. 05/07/2016.

Sanzioni amministrative: da pagare gli interessi in caso di ritardo


Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Giugno 2016, n. 12324. Est. D'Ascola.

Ritardato pagamento – Interessi moratori infrasemestrali maturati anteriormente alla scadenza del primo semestre – Debenza – Sussiste


In tema di sanzioni amministrative, in caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori infrasemestrali nel periodo tra la scadenza dell’obbligo di pagare la sanzione e la data di effettivo pagamento, avvenuto prima della maturazione, al termine del primo semestre, della maggiorazione di cui all’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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