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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16823 - pubb. 02/03/2017.

Estinzione del reato tributario per pagamento del debito nei giudizi in corso all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015


Cassazione penale, 28 Settembre 2016, n. 40314. Est. Riccardi.

Reati tributari – Omesso versamento di ritenute o Iva, indebita compensazione – Pagamento del debito tributario – Dopo l’apertura del dibattimento – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore del Lgs. 158/2015 – Estinzione del reato – Sussiste


Avendo l’art.11 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.158, nel caso dei reati di cui agli artt.10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, D.Lgs. 74 del 2000, attribuito efficacia estintiva all’integrale pagamento dei debiti tributari prima dell’inizio del giudizio penale, la diversa natura assegnata al pagamento dei debito tributario, quale fatto che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità ma l’an della punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva; il principio di uguaglianza impone infatti di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158 del 2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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