Pagamento ai professionisti effettuato il giorno prima del deposito della domanda di concordato
Cassazione civile, sez. VI, 20 Dicembre 2017, n. 30648. .
Fallimento - Anteriorità o posteriorità di operazione bancaria - Bonifico o bancogiro - Data contabile
Concordato preventivo - Atto di frode - Nozione - Occultamento di situazioni idonee ad influire sul giudizio dei creditori
Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso (o come in questo caso della domanda di concordato), è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto (Cass. 24 marzo 2000, n. 3519). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nozione di atto di frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa è negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. 4 giugno 2014, n. 12533). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea
Il testo integrale