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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19172 - pubb. 06/03/2018.

Presunzione di condominialità dei canali di scarico ex art. 1117 c.c. e ripartizione di spese e contributi


Cassazione civile, sez. II, 17 Gennaio 2018, n. 1027. Est. Orilia.

Contributi e spese condominiali – Spese di manutenzione (ripartizione) – Presunzione di condominialità dei canali di scarico ex art. 1117 c.c. – C.d. braga – Natura condominiale – Esclusione – Fondamento


Premesso che, a norma dell’art. 1117 n. 3 c.c., si presumono comuni i canali di scarico solo “fino al punto di diramazione” degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, va escluso che rientri nella proprietà condominiale la c.d. braga (vale a dire, l’elemento di raccordo tra la tubatura verticale di pertinenza del singolo appartamento e quella verticale di pertinenza condominiale), atteso che la stessa, a differenza della colonna verticale, che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, è funzionale all’uso di tutti i condomini, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento. (massima ufficiale)

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