Istanza di fallimento e notifica di ricorso e decreto in caso di irreperibilità del destinatario
Cassazione civile, sez. VI, 05 Marzo 2018, n. 5080. Est. Ferro.
Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Notifica d ricorso e edecreto al debitore - Modalità - Pec - irreperibilità del destinatario - Deposito nella casa comunale della sede ove l'impresa è iscritta nel registro imprese
L'art. 15, comma 3, l.f. (nel testo, novellato dalla L. n. 221/012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall'indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e segg., o art. 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)