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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20193 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Agosto 2017, n. 19604. Est. Mercolino.

Domanda di concordato fallimentare – Risoluzione del concordato – Effetti – Art. 140, comma 3, l.fall. – Applicabilità – Restituzione della cauzione prestata dall’assuntore – Esclusione – Fondamento


In tema di concordato fallimentare, la sua risoluzione determina ex art. 140, comma 3, l. fall. l’acquisizione della cauzione versata all’atto della domanda, quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta; ciò sia nel caso di proposta formulata dal debitore che da un terzo assuntore, non estraneo all’iniziativa e dunque alla funzione della cauzione di evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria. (massima ufficiale)

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