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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21248 - pubb. 11/12/2018.

Responsabilità civile e indennità spettante al fallito


Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 1969, n. 2465. Est. Alibrandi.

Fallimento - Assicurazione


In caso di fallimento dell'assicurato contro la responsabilità civile, dichiarato dopo l'evento dannoso, l'indennità che, nei limiti del massimale, l'assicuratore e tenuto a pagare, entra a far parte, nello intero suo ammontare, della massa attiva fallimentare, mentre il danneggiato ha diritto di essere ammesso al passivo, col privilegio di cui all'art. 2767 cod. civ. sull'indennità stessa. (massima ufficiale)