Effetti della dichiarazione di fallimento sulla domanda di risoluzione
Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 1970, n. 251. Est. Scanzano.
Fallimento - Appalto - Scioglimento - Presupposti - Inadempimento dell'appaltatore anteriore alla dichiarazione del fallimento - Domanda del committente di risoluzione del contratto - Sopravvenienza della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore - Irrilevanza
In caso di fallimento dell'appaltatore, l'art 81 della legge fallimentare, secondo cui il contratto si scioglie (salva la facoltà del curatore di subentrare, eccezionalmente nel rapporto) senza diritto del committente al risarcimento di danni si applica quando il contratto stesso si trovi in corso di regolare esecuzione o quando pur essendosi l'appaltatore già reso inadempiente ai suoi obblighi, il committente non abbia prima del fallimento, proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto. Ove, invece, una tale domanda sia stata proposta, il sopravvenuto fallimento non impedisce la risoluzione del contratto, ne esclude il diritto del committente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore. (massima ufficiale)