ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22777 - pubb. 29/11/2019.

Sottrazione internazionale di minore: sulla scelta del giudice di non assumere ulteriori informazioni né disporre consulenza tecnica d'ufficio


Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2019, n. 29063. Pres. Rosa Maria di Virgilio. Est. Giulia Iofrida.

Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex l. n. 64 del 1994 - Attività d'indagine officiosa - Consulenza tecnica sul minore sottratto - Obbligo - Esclusione - Fattispecie


In tema di sottrazione internazionale di minore, ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'emanazione dell'ordine di ritorno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, la scelta operata dal giudice di merito di non assumere ulteriori informazioni né disporre consulenza tecnica d'ufficio, è incensurabile in Cassazione. (Nella specie la S.C., nel confermare il decreto impugnato, ha escluso l'obbligo del tribunale per i minorenni di disporre una consulenza tecnica sul minore di non ancora quattro anni). (massima ufficiale)

 

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Vale d'Aosta, con provvedimento camerale depositato in data 26/10/2018, ha accolto, su difforme parere del PM, il ricorso di A.B. ed ordinato il rimpatrio in (*) del minore D.G.E., nato il (*), dall'unione tra C.D. e A.B., che avevano contratto matrimonio nel (*); il minore, residente, dal (*), con iscrizione dal (*) all'asilo nido in detto Paese, era stato condotto in Italia per una vacanza, nel (*), con il consenso del padre, dalla madre, la quale aveva quindi deciso di non fare più rientro in (*).

In particolare, i giudici hanno rilevato che era stato interrotto il percorso di valutazione e sostegno del minore (che presentava alcuni problemi nel linguaggio) realmente iniziato in (*) (non risultando, al contrario, documentate visite in Italia del bambino presso centri generici o specializzati) e che la madre, le cui difficoltà linguistiche risultavano ampiamente superabili, essendo residente in (*) dal (*), aveva completamente esautorato il padre da ogni diritto genitoriale, impedendogli di avere rapporti con il figlio (pur avendo in precedenza il padre esercitato in maniera piena la sua responsabilità genitoriale); alla luce di tutte le risultanze processuali, risultava quindi dimostrata l'illiceità del trattenimento in Italia del piccolo e l'insussistenza di rischi psichici o fisici in caso di suo rientro in (*) (considerato che il rientro in (*) non poteva implicare "un secondo sradicamento", essendosi il minore trattenuto in Italia solo due mesi e mezzo in più rispetto alla data inizialmente prevista per il rientro nel Paese di residenza abituale).

Avverso la suddetta pronuncia, C.D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di A.B. (che resiste con controricorso). Il controricorrente ha depositato memoria con documenti.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta,: 1) con il primo ed il secondo motivo, la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 64 del 1974, art. 7 avendo il Tribunale ritenuto illecita la sottrazione del minore, pur essendo pacifico che il rientro del minore in Italia era avvenuto per decisione comune dei genitori e che l'istanza sulla base della Convenzione dell'Aja del 1980 era stata presentata dal padre prima della scadenza del termine concordato per il rientro del bambino in (*), nonchè avendo il Tribunale valutato il rischio per il benessere psico-fisico del minore in caso di suo rientro in (*), senza svolgere i necessari accertamenti peritali sul minore (risultato essere affetto da autismo) richiesti peraltro anche dal PM; 2) con il terzo motivo, la violazione, es. art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 317 c.c., comma 1, avendo il Tribunale stigmatizzato il comportamento omissivo della madre, per non avere questa attivato le procedure di separazione personale dei coniugi o di intervento del giudice tutelare, laddove la madre aveva agito nell'interesse del minore, collocandolo presso un Baby Parking, a fronte dell'immotivato atteggiamento del padre di contrasto alle scelte della madre; 3) con il quarto motivo, l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dal pervicace rifiuto opposto dal padre di sottoporre il figlio a qualsiasi trattamento pediatrico in Italia, offrendo l'(*) un migliore trattamento sanitario.

2. Preliminarmente, risulta inammissibile la produzione documentale, effettuata dal controricorrente unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. Invero, come già affermato da questa Corte (Cass. 2431/1995; Cass. 6656/2004; Cass. 7515/2011), "nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c. non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369, con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378".

3. Le prime due censure, da trattare unitariamente, sono infondata la prima ed inammissibile la seconda.

Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata, in questa sede, dalla ricorrente (certificato medico del 28/10/2018), ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e del divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Con riguardo alla asserita necessità di accertamenti peritali, questa Corte (Cass. 16753/2007) ha già affermato che "in tema di sottrazione internazionale di minore, ai fini dell'accertamento delle condizioni ostative all'emanazione dell'ordine di ritorno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, l'inopportunità, discrezionalmente ponderata dal giudice di merito, di assumere ulteriori informazioni e disporre consulenza tecnica d'ufficio, è incensurabile in sede di ricorso per cassazione" (nella specie si è escluso l'obbligo per il tribunale per i minorenni di disporre in ogni caso consulenza tecnica o di chiedere informazioni all'Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale, essendo egli tenuto esclusivamente a considerare adeguatamente le eventuali informazioni fornite dall'Autorità predetta).

Nella specie, il Tribunale ha vagliato la documentazione prodotta e proceduto all'audizione dei genitori, avendo il minore all'epoca non ancora compiuto i quattro anni (e questa Corte, da ultimo Cass. 10784/2019, ha ribadito che, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo, che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite, costituisce adempimento necessario ai finì della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003, essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità).

Il secondo motivo risulta pertanto inammissibile.

Con riguardo poi ai presupposti integranti la sottrazione internazionale del minore, il Tribunale ha accertato che il bambino era arrivato in Italia su decisione concordata dei genitori per una vacanza ma la madre ha manifestato, già a giugno 2018, la ferma intenzione di non rientrare in (*), a fronte del dissenso manifestato dal padre all'iscrizione del minore al baby parking ed alle cure in Italia.

Risulta quindi integrato il presupposto della tutela contemplata dalla Convenzione dell'Aja del 1980.

Invero, la disciplina sulla sottrazione internazionale, di cui alla Convenzione dell'Aja del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994, mira a tutelare il minore contro gli effetti nocivi del suo illecito trasferimento o mancato rientro nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità (Corte Cost. 231/2001).

L'art. 12 della Convenzione prescrive: "Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'art. 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente...". L'art. 13 stabilisce poi che l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non sia tenuta ad ordinare il ritorno del minore "qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile". L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì, sempre secondo l'art. 13, rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere".

Il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato è la residenza abituale, da intendersi quale luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, ma anche scolastici, amicali ed altro, derivanti dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.

Una volta accertato, in capo al genitore richiedente il rimpatrio, l'effettivo esercizio del diritto di affidamento al momento del trasferimento nonchè il luogo costituente residenza abituale del minore, costituiscono pertanto condizioni ostative al rientro il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b). Altro elemento che il Tribunale dovrà imprescindibilmente valutare è la volontà del minore, quando abbia raggiunto un'età ed un grado di maturazione tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3319; Cass. civ., sez. I., 26 settembre 2016, n. 18846; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2014, n. 5237).

Quando l'episodio di sottrazione internazionale rimanga circoscritto al territorio dell'Unione Europea, troverà applicazione il procedimento per il rientro del minore previsto dalla convenzione dell'Aja del 1980, integrato dalle disposizioni del successivo reg. n. 2001/2003, che prevale sulla convenzione nelle relazioni tra Stati membri dell'Ue. Va richiamata altresì la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dal nostro Paese solo di recente, con la L. 18 giugno 2015, n. 101 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2016, che, nell'ambito della più ampia materia della responsabilità genitoriale, contiene alcune disposizioni di rilevanza processuale che riguardano la sottrazione internazionale dei minori.

Nella specie, la sottrazione internazionale ha riguardato minore residente stabilmente, da ultimo, in (*), che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1980, ove la famiglia, prima residente in Italia, si era trasferita dal (*).

Questa Corte sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9501 del 1998 ha chiarito che "in tema di illecita sottrazione internazionale di minori, l'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja non consente al giudice cui sia richiesto di emettere provvedimento di rientro nello Stato di residenza del minore illecitamente trattenuto da un genitore, di valutare inconvenienti connessi al prospettato rientro, che non raggiungano il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore, essendo questi, e solo questi, gli elementi considerati dalla predetta Convenzione rilevanti ed ostativi al rientro" (nella specie, si è ritenuto irrilevante, ai fini della decisione sul rientro di due minori, affidati provvisoriamente alla madre e residenti in (*), condotti in Italia dal padre per una vacanza e non riconsegnati alla scadenza stabilita alla madre, il lunghissimo periodo di tempo trascorso in Italia ed il loro stabile inserimento nell'ambiente del genitore). Il principio è stato successivamente ribadito (Cass. 2474/2004; Cass. 14792/2014; Cass. 2417/2016).

Sempre questa Corte ha precisato (Cass. 8000/2004; Cass. 5236/2007; Cass. 20365/2011) che il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicchè tale domanda "può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga - nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito - al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o ad una situazione intollerabile". Il giudice nella sostanza deve attenersi ad un criterio di rigorosa interpretazione della portata della condizione ostativa al rientro, sicchè egli non può dar peso al mero trauma psicologico o alla semplice sofferenza morale per il distacco dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che tali inconvenienti non raggiungano il grado - richiesto dalla citata norma convenzionale - del pericolo psichico o della effettiva intollerabilità da parte del minore (Cass. 6081/2006).

L'accertamento sulla sussistenza delle uniche condizioni ritenute rilevanti ed ostative al rientro dall'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980 (vale a dire il grado del pericolo fisico o psichico o della effettiva intollerabilità) costituisce indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, esigendo la valutazione di elementi probatori, se la ponderazione del giudice di merito è sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Nella specie, il Tribunale ha accertato il trattenimento illecito del minore in Italia, contro la volontà di uno dei genitori, ed ha ordinato il suo immediato rimpatrio nel luogo ultimo di residenza abituale, non ravvisando condizioni ostative rappresentate da rischi psichici o fisici del minore, considerata la possibilità dei genitori di conseguire una regolamentazione sull'affidamento del figlio in (*) e di proseguire lì le cure più adeguate per il piccolo.

Trattasi di valutazione conforme ai principi di diritto sopra richiamati e di accertamento in fatto immune da vizi motivazionali, nei limiti segnati dall'attuale formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. S.U. 8053/2014).

4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale ha accertato che non era affatto dimostrato che la madre avesse avviato accertamenti medici sulla salute del figlio in Italia, Paese nel quale essa era rientrata solo per una vacanza, con il consenso del padre del bambino.

La ricorrente tende in questa sede ad introdurre opposti elementi fattuali, propri del giudizio di merito.

5. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non viene evidenziato l'omesso esame di alcun fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione (Cass. S.U. 8053/2014).

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019.